L'uso
di prodotti difettosi può provocare danni alle persone o alle cose.
Le
norme relative alla responsabilità per i danni che possono essere provocati
dall'uso di prodotti difettosi sono contenute nel "Codice del
Consumo" ( Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) che al Titolo II
contiene tutta una serie di articoli sulla individuazione delle responsabilità
e sulla natura del prodotto "difettoso".
Un
prodotto viene definito difettoso "quando non offre la sicurezza che ci si
può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze tra cui:
a)
il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione,
le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite.
b)
l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato ed i
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere.
c)
il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Inoltre,
sempre secondo quanto stabilito dal Codice del Consumo, "un prodotto è
difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari
della medesima serie".
Il
difetto del prodotto viene quindi valutato in primo luogo tenendo conto della
sicurezza che i consumatori possono aspettarsi da questo in considerazioni di
determinate circostanze quali ad esempio, le caratteristiche con le quali viene
presentato al pubblico, le istruzioni e le avvertenze fornite al momento della
vendita ed inoltre all'uso al quale il prodotto è destinato ed i comportamenti
che ragionevolmente ci si possono attendere da parte del consumatore o
utilizzatore.
Il
difetto deve anche essere considerato in relazione al momento in cui viene
messo in circolazione, escludendo che un prodotto possa dirsi difettoso per il
solo fatto che in tempi successivi ci siano stati dei progressi che possano
averlo perfezionato.
Responsabilità
del produttore.
L'art.
114 del Codice del Consumo stabilisce che "il produttore è responsabile
del danno cagionato da difetti del suo prodotto". Si tratta di una
responsabilità oggettiva secondo la quale il soggetto (produttore) viene
ritenuto responsabile anche se il danno prodotto non deriva direttamente da un
suo comportamento doloso o colposo. Le stesse norme individuano una specifica
definizione del "produttore" che può essere il produttore del
prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima o
dei prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca o della caccia.
Responsabilità
del fornitore.
Nei
casi in cui il produttore non sia individuato, viene sottoposto alla stessa
responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto stesso
nell'esercizio di un'attività commerciale, "se ha omesso di
comunicare al danneggiato entro tre mesi dalla sua richiesta l'identità o il
domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto".
La
prova.
Il
danneggiato deve provare il difetto del prodotto, il danno che è stato
cagionato e ed il nesso causale tra difetto e danno. In altre parole il
danneggiato dovrà provare esclusivamente di aver subito un danno provocato da
un difetto presente nel prodotto. Spetterà invece al produttore provare i fatti
che possono escludere la sua responsabilità come ad esempio di non avere messo
in circolazione il prodotto, che il difetto che ha provocato il danno non era
presente al momento della messa in circolazione, che il difetto è dovuto ad una
"norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante" e altre
ipotesi elencate all'art. 118 C.d.C.
Da
rilevare il fatto che secondo il Codice del Consumo è considerato nullo
qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente nei confronti del
danneggiato, la responsabilità prevista per i danni prodotto da un difetto del
prodotto. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal momento in
cui il danneggiato ha avuto o dovrebbe aver avuto conoscenza del danno, del
difetto e dell'identità del responsabile.
I
soggetti che sono legittimati a chiedere un risarcimento dei danni provocati
sono coloro che hanno acquistato il prodotto, coloro che lo hanno usato anche
se non ne erano proprietari (ad esempio, in base ad un rapporto di lavoro o di
cortesia), ma anche coloro che non hanno utilizzato direttamente il prodotto ma
si sono trovati all'interno della sua zona di effetto.
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