Una recente sentenza del Giudice di Pace di Catania (n.
1089/16 del 18 maggio 2016) mette in luce i profili di nullità e di
vessatorietà delle clausole che vorrebbero impedire all'assicurato, in caso di
incidente, di rivolgersi ad un professionista per essere assistito nella
gestione delle pratiche per il risarcimento.
In seguito ad un incidente
stradale, avvenuto per esclusiva responsabilità della controparte, la
proprietaria dell'autovettura danneggiata si vedeva risarcire solo una parte
dei costi necessari alla riparazione, in quanto la Compagnia di assicurazione
tratteneva la somma di € 500,00 di
"penale", prevista da una clausola del contratto secondo la quale la
contraente assicurata aveva l'obbligo di esperire la procedura di conciliazione
secondo l'accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)
e le Associazioni dei Consumatori, senza affidare la gestione del danno a terzi
(patrocinatori o avvocati). A tale proposito la Compagnia di assicurazione
aveva riconosciuto uno sconto del 3,5% (corrispondente a 24,5 euro) ma sulla
polizza era prevista una "penale" di 500,00 euro in caso di
inadempimento. E' da dire che nel sopra citato "accordo" è scritto
che in caso di incidente si può applicare la procedura di conciliazione siglata
tra ANIA e Associazioni di Consumatori solo se l'assicurato non abbia già dato
incarico ad un professionista per rappresentarlo nei confronti della Compagnia.
Anche a tale proposito il Giudice sottolinea che in
nessuna parte del regolamento di Conciliazione è previsto che il consumatore
non possa essere assistito da un professionista per tutelare i suoi diritti e
tanto meno che possa essere applicata una "penale".
Inoltre va specificato, secondo il Giudice di Pace, che
l'origine del diritto al risarcimento da sinistro stradale è di natura
extracontrattuale e la relativa possibilità di azione diretta trae origine
dalla legge e non dal contratto assicurativo. Ne deriva quindi che il
danneggiato può richiedere il risarcimento del danno anche alla Compagnia del
responsabile ed in tal caso non si pone alcun problema circa l'eventuale
assistenza da parte di professionisti o di ricorso preventivo ad un
procedimento di conciliazione previsto da eventuali clausole o accordi.
Pertanto tale clausola "non ha ragione di esistere
all'interno del contratto di assicurazione" perché la Compagnia di
assicurazione, nell'ipotesi di risarcimento diretto, "agisce quale
mandataria della Compagnia assicurativa del responsabile civile, risarcendo il
proprio assicurato per conto di altra Impresa, sicchè non trovano giustificazioni
le limitazioni che tendono a trasformare illegittimamente un rapporto di natura
extracontrattuale, in un rapporto contrattuale, all'interno del quale si
ritiene di giustificare la prevista clausola penale".
Inoltre il divieto di incaricare un professionista,
patrocinatore o avvocato, per essere assistito è in contrasto con l'art. 33 del
Codice del Consumo la dove si presumono vessatorie le clausole che hanno per
effetto quello di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore
nei confronti di altre parti.
In ogni caso si afferma nella sentenza la illegittimità
della penale imposta dalla Compagnia nella misura di 500 euro perché
manifestamente eccessiva rispetto allo sconto o vantaggio concesso
all'assicurato e quindi nuovamente in contrasto con lo stesso art. 33 del
Codice del Consumo che indica come vessatoria la clausola che ha per oggetto o
per effetto di "imporre al consumatore in caso di inadempimento o di
ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo".
Nelle sue conclusioni, il Giudice di Pace fa
riferimento anche al procedimento avviato nei confronti della Compagnia di
assicurazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
il 22 marzo 2016, ritenendo la clausola in questione "vessatoria ai sensi
dell'art. 33, comma 1 e comma 2 lettere f) e t), 34, comma 2 del Codice del Consumo in quanto
tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
Ma in conclusione, poniamoci "la domanda": ma
che interesse avrà la Compagnia di assicurazione a cercare di impedire che
l'assicurato/danneggiato venga assistito da un professionista per chiedere il
risarcimento?
Per vedere la sentenza sul sito dell'Unarca:
www.unarca.it/unarca/la-sentenza-etnea-tutti-i-profili-di-vessatorieta-della-clausola-anti-avvocati-e-simili-dellassicuratore-germanico/
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