giovedì 31 agosto 2017

I risarcimenti sono sottoposti a tassazione?


Le somme percepite a titolo di risarcimento da parte della Compagnia di assicurazione sono soggette a tassazione ai fini delle imposte sui redditi? Una domanda del tutto lecita nel caso in cui si ricevano delle somme a titolo di risarcimento dei danni subiti per un incidente stradale o un infortunio.
Per rispondere a questa domanda è necessario fare una distinzione tra le cosiddette "voci di danno". In altri termini capire a che titolo sono state riconosciute le somme che compongono il risarcimento, in quanto l'imponibilità delle stesse dipende proprio dalla loro natura. Infatti, secondo quanto disposto dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) le somme che devono essere sottoposte a tassazione sono solo quelle corrisposte a titolo risarcitorio che abbiano funzione integrativa o sostitutiva del reddito, cioè quelle che riguardano il cosiddetto "lucro cessante" e che quindi integrano mancati guadagni.

Per rendere più comprensibile la risposta possiamo dire che per quanto riguarda il "danno patrimoniale", questo si può distinguere in danno emergente e "lucro cessante". Il danno emergente riguarda le spese effettivamente sostenute a causa dell'incidente come ad esempio i costi per riparare l'auto o la bicicletta, l'acquisto di medicine, le visite mediche, i costi di eventuali fisioterapie, ecc. Per "lucro cessante" si intende invece il presunto guadagno che si è perso nel periodo nel quale non abbiamo potuto svolgere il nostro lavoro, ad esempio minori vendite o perdita di ordini e commesse.

Solo le somme risarcite a titolo di "lucro cessante" assumono natura di reddito (il risarcimento in questo caso è una forma di compensazione del reddito che è venuto meno a causa dell'impossibilità di lavorare) e sono soggette a tassazione. Va precisato però che, sempre secondo quanto prescritto dall'art. 6 del TUIR, sono escluse da tassazione le somme liquidate a titolo di invalidità permanente o per morte anche se riconosciute in sostituzione o per le perdita di reddito.

Per altri tipi di danno, come il danno "non patrimoniale" non si tratta di un "guadagno", ma di un risarcimento per spese che il danneggiato è stato costretto a sopportare o per ricompensare un danno subito (danno fisico, danno morale, danno esistenziale, ecc.) il cui ristoro viene quantificato in un somma di denaro. 

E' chiaro che per una corretta valutazione delle eventuali somme da riportare nella dichiarazione dei redditi nei casi concreti è sempre consigliabile rivolgersi al proprio commercialista o a chi ci assiste per la dichiarazione dei redditi, al fine di valutare quali siano le somme che devono essere dichiarate e sulle quali pagare eventuali imposte.

 













 



 

Nessun commento:

Posta un commento